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Posta massiva



fonte: Ministero delle comunicazioni Vedi originale

DIREZIONE GENERALE REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Circolare DGRSP 31 luglio 2006 concernente la disciplina degli invii di corrispondenza massiva di cui all’art. 1, D.M. 12 maggio 2006.

Il decreto del Ministero delle Comunicazioni 12 maggio 2006 reca “Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell’ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l’interno e per l’estero.” (GU 19 maggio 2006, n. 115), con particolare riferimento agli invii di corrispondenza massiva (artt. 1 e 2).



A) NATURA DEGLI INVII DI CORRISPONDENZA MASSIVA

La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GUCE L 15 del 21.01.98) non fornisce una definizione espressa di corrispondenza massiva. Tuttavia il mercato del prodotto di riferimento è identificabile, sulla scorta della medesima direttiva e del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che l’ha recepita (GU 5 agosto 1999, n. 182), nonché della Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali 98/C 39/02 (GUCE C 39 del 06.02.98, par. 2.3), nel mercato della corrispondenza ordinaria. Rientrano dunque nella fattispecie “corrispondenza massiva”, caratterizzata dalla consegna in grandi quantità presso i punti di accesso individuati dal fornitore del servizio universale, i soli invii di corrispondenza di cui all’art. 1, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: si tratta di invii il cui contenuto sia una “… comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l’ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro ...”, essendo ricompresa in tale definizione anche la cd. “posta elettronica ibrida”, precedentemente regolata dai decreti del Ministero delle Comunicazioni 18 febbraio 1999 (GU 1° marzo 1999, n. 49) e 17 febbraio 2006 (GU 14 marzo 2006, n. 61). Ne sono invece esclusi gli invii postali che non sono considerati corrispondenza in quanto consistono in copie identiche della stessa comunicazione scritta: riviste, libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari, sia gli invii a contenuto pubblicitario e la pubblicità diretta per corrispondenza, caratterizzati anch’essi dall’identicità del messaggio oggetto dell’invio. Al contrario, vi rientrano avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche, non suscettibili di essere considerati “pubblicità diretta per corrispondenza” come specificato nella menzionata Comunicazione della Commissione (cap. 1, 9° capoverso, p. 5).



B) SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO

Il servizio di corrispondenza massiva è destinato a veicolare grandi quantità di corrispondenza, prodotta principalmente dai cd. “utenti professionali” (Comunicazione della Commissione, cit., cap. 2.5, par. 1, p. 8), consegnata al fornitore del servizio universale secondo standard di lavorazione predefiniti (art. 2 del menzionato DM 12 maggio 2006).

Tale categoria di utenti, in qualità di mittente dell’invio postale, provvede ad effettuare in proprio le prelavorazioni della posta e consegna la corrispondenza presmistata direttamente ai punti di accesso indicati dal fornitore del servizio universale, oppure, in alternativa, si avvale di altri operatori che agiscono in veste di intermediario tra il mittente dell’invio e il fornitore del servizio universale raccogliendo e/o trasportando e/o presmistando gli invii prima di inoltrarli alla rete postale pubblica (Comunicazione della Commissione, cit., cap. 1, 16° capoverso, p. 6).

Le attività di postalizzazione sopra descritte, svolte dagli intermediari, sono al di fuori del servizio postale universale e dunque liberalizzate, ma ricomprese nel concetto di servizio postale. Per tale ragione, gli intermediari, qualora non siano già in possesso di autorizzazione generale conseguita ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 261/99, sono tenuti al conseguimento dell’autorizzazione prevista e pertanto, in qualità di operatori, dovranno attenersi alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2000 (GU 13 marzo 2000, n. 76), così come modificato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 134 (GU 30 marzo 2006, n. 75).

La domanda di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di invii per corrispondenza massiva, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere formulata secondo l’allegato 1 del citato decreto 134/2006.

Gli operatori già titolari di una autorizzazione generale che intendono svolgere il servizio di invii per corrispondenza massiva dovranno tempestivamente comunicarlo tra gli impegni di cui al punto 1) dell’allegato 1 del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2006, n. 134, all’ufficio II della Direzione Generale per la Regolamentazione del Settore Postale.

Roma, 31 luglio 2006

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario FIORENTINO